Ordinanza antincendio 2025

Dettagli della notizia

Ordinanza Sindacale n. 2/2025

Data:

22 Maggio 2025

Tempo di lettura:

Descrizione

Il Sindaco, con ordinanza N. 2 del 22-05 -2025  ha fatto proprie le prescrizioni di cui agli allegati alla Deliberazione della Giunta Regionale  11/34 del 30 Aprile 2024 “Prescrizioni regionali antincendio 2023-2025. Aggiornamento 2025”.

Si riportano di seguito le norme di prevenzione per terreni e fabbricati di interesse generale, si rimanda alla Ordinanza Regionale per le ulteriori specifiche norme di prevenzione.

Entro il 1° giugno:
a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;

b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla lettera a), o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;

c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi  superiori ai 10 ettari accorpati;

d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all’art. 2, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;

e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

Sanzioni:

La violazione dei precetti di cui alle prescrizioni é punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353, così come modificato dal DL 08/09/2021, n. 120 convertito, con modifiche, dalla L. 8/11/2021, n. 155 e dell’art. 24, commi 5 e 6, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell’”Allegato D” (Prontuario delle sanzioni amministrative) alla Ordinanza Regionale.

link sito Regione:  https://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=2282&s=462269&v=2&c=12454&idsito=20

Ultimo aggiornamento: 22/05/2025, 10:43

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